Un’asta giudiziaria è una particolare attività processuale che si tiene presso l’ufficio aste giudiziarie dei Tribunali, e attraverso cui il Giudice dell’esecuzione, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo. L’asta può avvenire secondo diverse modalità di partecipazione in relazione al Tribunale di riferimento e al tipo di vendita. La vendita senza incanto viene adottata per i beni immobili, mentre per i beni mobili, specie se di esiguo valore, il giudice può adottare anche la vendita a trattativa privata.
L’asta prevede che, in caso di più offerenti, si svolga una gara.
La gara si svolge in udienza davanti al giudice o a un suo delegato, secondo specifiche modalità.
Nella vendita senza incanto l’offerta è immediatamente impegnativa per chi la presenta; non è quindi possibile revocarla e, se si è l’unico offerente, si è obbligati all’acquisto; in caso di rifiuto si perde la cauzione. L’aggiudicazione fatta in udienza è definitiva; fatti salvi i rari casi di istanza di assegnazione qualora il prezzo di aggiudicazione non raggiunga la base d’asta.
Le vendite relative agli immobili soggetti a esecuzione immobiliare o procedure fallimentari e concorsuali sono effettuate dai magistrati del Tribunale, o per delega, dai notai, avvocati o commercialisti (Legge 3 agosto 1998, n. 302).