L’avviso di vendita è il documento che permette al pubblico di conoscere le informazioni essenziali (ad esempio modalità di visita dell’immobile, di presentazione delle offerte ecc.) per poter partecipare all’asta. L’art. 490 c.p.c. è stato profondamente modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, che ha completamente ridisegnato il meccanismo pubblicitario delle aste immobiliari.
Il portale delle vendite pubbliche (pubblicità obbligatoria) Il primo comma prescrive oggi che tutti gli atti esecutivi dovranno essere pubblicizzati (obbligatoriamente) sul portale del Ministero della Giustizia, in un’area denominata “portale delle vendite pubbliche” (adempimento che sostituisce l’affissione all’albo dell’ufficio giudiziario presso la cancelleria del Tribunale competente all’esecuzione). Occorre precisare che le norme sul “portale delle vendite pubbliche” non sono ancora operative, poiché si applicheranno decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, delle specifiche regole tecniche, da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia entro il 30 giugno 2017.
Pubblicazione su siti internet autorizzati la pubblicazione sui siti internet autorizzati (pubblicità obbligatoria per le aste immobiliari)Il secondo comma dell’art. 490 c.p.c. prevede che in caso di espropriazione di di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet siti Internet autorizzati dal Ministero della Giustizia (Sez. A – D.M. 31/10/2006 – Art. 3-4) «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».
La pubblicazione sulla stampa Il terzo comma prevede, anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.
Il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi Con il D.L. 59/2016 convertito con la legge 119/2016, è stato altresì istituito, con la funzione di pubblicità notizia, presso il Ministero della Giustizia il registro elettronico dell’espropriazione forzata immobiliare delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, che ha l’obiettivo di migliorare la gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e, quindi, di creare un mercato dei c.d. non performing loans (NPL)
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