ASTE GIUDIZIARIE: TIPOLOGIE DI VENDITA

La vendita immobiliare senza incanto

Nella vendita senza incanto ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dei beni pignorati personalmente o a mezzo di procuratore legale.

I partecipanti dovranno presentare le offerte d’acquisto in busta chiusa presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, in caso di vendite fallimentari presso la Cancelleria Fallimentare, o in caso di delega ai professionisti presso l’ufficio del professionista delegato generalmente entro le ore 12 del giorno lavorativo anteriore alla vendita (l’orario ultimo di presentazione dell’offerta deve essere sempre verificato nell’ordinanza di vendita e/o avviso di vendita).

Sulla busta non dovrà essere apposta alcuna indicazione da parte dell’offerente. L’offerta è segreta ed irrevocabile e dovrà contenere: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta) il quale dovrà presentarsi all’udienza fissata per la vendita; se l’offerente è coniugato, ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere comunicati anche i dati corrispondenti del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente agisce quale legale rappresentante di un altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di esclusione; l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.

Al momento del deposito dell’offerta sull’esterno della busta saranno annotati a cura del cancelliere o del professionista delegato: il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito (che può essere anche persona diversa dall’offerente); il nome del Giudice o in caso di delega, il nome del professionista delegato, e la data di vendita. In caso di presenza di più offerte valide si procederà alla gara sulla base della offerta più alta.

Il bene verrà aggiudicato definitivamente a chi avrà effettuato il rilancio più alto; in caso di gara l’entità del rilancio dovrà essere conforme a quanto espressamente indicato in ordinanza. In caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicati in ordinanza.

In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà quanto versato ai sensidegli artt. 587 e 574 c.p.c.

La vendita immobiliare con incanto

Nella vendita con incanto ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dei beni pignorati personalmente o a mezzo di procuratore legale. I partecipanti dovranno presentare istanza, in carta da bollo, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari o la Cancelleria Fallimentare in caso di vendite fallimentari generalmente entro le ore 12 del giorno lavorativo antecedente la vendita nell’ipotesi in cui l’asta si tenga in Tribunale o presso l’ufficio del professionista delegato nel caso in cui la vendita sia stata delegata (l’orario ultimo di presentazione dell’offerta deve essere sempre verificato nell’ordinanza di vendita e/o avviso di vendita).

Assieme all’istanza, per la cauzione, dovrà essere depositato un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva con l’indicazione del relativo numero di ruolo (verificare l’importo degli assegni consultando l’ordinanza di vendita e/o avviso di vendita), assegno da versarsi congiuntamente all’istanza di partecipazione. Anche se la domanda è stata presentata, è possibile non partecipare all’incanto, ma verrà trattenuto 1/10 della cauzione versata ai sensi dell’art. 580 c.p.c.

Affinché possa avere luogo l’aggiudicazione è necessario che venga effettuata almeno un’offerta in aumento rispetto al prezzo base o successivamente ribassato, e ciascuna offerta in aumento all’incanto dovrà essere pari all’importo indicato espressamente in ordinanza.

L’aggiudicazione è provvisoria e diventa definitiva trascorsi 10 giorni dall’incanto. Infatti nei 10 giorni successivi all’incanto chiunque può formulare un’offerta di acquisto che dovrà però superare di almeno un quinto il valore raggiunto nell’incanto.

In caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, ovvero, entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva (70 giorni dall’incanto).

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